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Gruppo 4 - Multidiscriminazione: disabilità, donne e minori

Componenti gruppo di lavoro: Simonetta Matone - Capo di Gabinetto del Ministro per le Pari Opportunità (Moderatore); Paola Degani - Centro Interdipartimentale Diritti Umani Università di Padova (Coordinatore scientifico); Salvatore Nocera - Vice Presidente FISH (Rapporteur); Roberta Amadeo - Presidente AISM (Rapporteur); Luigi D'Alonzo - Università Cattolica di Milano, Presidente SIPeS; Emilia Napolitano - Presidente D.P.I. Italia; presentazione di buone prassi.

  1. Relazione introduttiva
  2. Risultati del gruppo di lavoro

Relazione introduttiva

di Paola Degani

 

1. La centralità della lotta alle discriminazioni nella Convenzione internazionale sulle persone con disabilità

La cultura dei diritti umani, affermatesi successivamente alla II guerra mondiale con la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite nel 1948 e più in generale ricompresa nel progetto politico sotteso alla stessa Carta dell'ONU, ha assunto progressivamente i crismi di un paradigma assiologico e normativo. La centralità della persona umana, il riconoscimento della sua intrinseca dignità, il principio di non discriminazione, sono gli elementi fondamentali su cui si sono progressivamente definiti tutti i trattati internazionali sui diritti umani. Nel quadro dello sviluppo normativo collegato all'affermarsi e al consolidarsi di questo paradigma in sede internazionale, si inserisce l'adozione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, composta da 50 articoli e un protocollo opzionale. Nel processo di consolidamento dei diritti umani, un apporto rilevante è venuto anche dalla intensa attività intergovernativa volta in particolare a stimolare i singoli governi all'adozione di atti di natura politica e che di recente ha interessato anche il campo della disabilità. Proprio alla produzione di questi documenti è necessario riferirsi per comprendere i passaggi fondamentali che hanno portato all'adozione della Convenzione ONU e all'affermazione anche in ambito europeo di un approccio sulla disabilità non più orientato al dato medico/clinico, bensì teso a considerare l'ambiente in cui si vive, l'interazione tra l'ambiente e la persona, nonché la dimensione relazionale tra gli individui e i modi in cui la società organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi per la cura.

La Convenzione all'art. 2, definisce la discriminazione sulla base della disabilità come "qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole". Essa è perciò anzitutto un trattato di sintesi dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, declinati secondo quelle che sono state individuate essere le esigenze specifiche di cui sono portatrici le persone con disabilità e orientati a favorire la messa a punto di misure di natura diversa all'interno degli Stati parte, allo scopo di rimuovere gli ostacoli, le barriere e i pregiudizi che ancor oggi impediscono a questi soggetti di accedere a tutti gli spazi del vivere individuale e sociale in modo libero, autodeterminato, pieno, consapevole.

L'articolo 3 identifica la dignità, l'autonomia individuale, la libertà di scelta, l'indipendenza delle persone, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società, il rispetto delle differenze ed accettazione della disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità, l'eguaglianza di opportunità, l'accessibilità, l'eguaglianza tra uomini e donne, e il rispetto per i bambini con disabilità e la preservazione della loro identità come i principi generali sui quali si sviluppa l'intero articolato.

Al tema delle discriminazioni la Convenzione dedica specificamente alcuni articoli ma, il riferimento al principio di eguaglianza e alle pari opportunità è rinvenibile in pressoché tutto il testo. All'articolo 5 si riconoscono l'eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge e il diritto a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge. Il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce un obbligo preciso a carico degli Stati circa il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e il corrispondente diritto alla protezione giuridica contro ogni forma di discriminazione. Al paragrafo 3 la Convenzione prevede che gli Stati promuovano l'eguaglianza anche mediante l'adozione di misure specifiche, qualora si rendessero utili o necessarie al conseguimento dell'eguaglianza de facto (par.4), Tali misure non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione. L'ottica è perciò quella della parità di tipo sostanziale vale a dire della costruzione di pari opportunità. L'Art. 6 invece è dedicato alle donne con disabilità. Si tratta di una norma molto interessante, la prima nel codice internazionale dei diritti umani che introduce la categoria delle discriminazioni multiple. Il riferimento a questa nuova articolazione e lettura dei fenomeni discriminatori è qui assolutamente, non solo opportuna ma imprescindibile, in considerazione sia della "matrice femminile" che da sempre ha la multidiscriminazione, sia delle problematiche specifiche di cui sono portatrici le donne e le bambine disabili.

Ma che cosa si intende esattamente per multidiscriminazione? Le multi discriminazioni, possono essere riassuntivamente descritte come quelle situazioni sia dinamiche che strutturali che derivano dell'interazione fra due o più forme di discriminazione, collegate a sistemi differenzianti diversi, vale ad dire che lo stesso gruppo sociale si trova ad essere discriminato per più motivi e rispetto a più caratteristiche. Il concetto di discriminazione multipla rimanda perciò ad un fenomeno associato ad una pluriappartenenza. In pratica la multidiscriminazione si viene a realizzare in tutte le circostanze in cui un individuo matura esperienze discriminatorie in uno o più contesti in relazione a elementi della propria identità diversi.

Per quanto concerne specificamente i minori, nella Convenzione in relazione alle discriminazioni l'art. 7 stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di assumere le misure necessarie a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla base del principio del superiore interesse del fanciullo e nel pieno rispetto del diritto del minore disabile di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che lo riguardano. L'art. 7 prevede inoltre che per la realizzazione di tale diritto sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età.

 

2. Normativa nazionale ed europea

Quasi contemporaneamente ai lavori della Convenzione ONU, anche l'Unione Europea dava inizio ad un processo di trasformazione delle politiche sulla disabilità che porterà nel 1996 all'adozione da parte del Consiglio dei ministri di una Risoluzione sulla parità di opportunità per i disabili relativa ad una serie di azioni ispirate alle Regole minime a favore delle persone con disabilità. Nel 1997 con il Trattato di Amsterdam si fa per la prima volta esplicita menzione, all'art. 13, del divieto di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, riferimento che troverà poi conferma all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza nel dicembre del 2000, la quale all'art. 26 stabilisce anche che l'UE riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'anno 2003, che l'UE ha dedicato alle persone con disabilità, ha rilanciato sul piano regionale il tema dei diritti di questi soggetti e favorito la diffusione di una nuova sensibilità. La stessa realizzazione da parte della Commissione europea del Piano di Azione europeo sulla disabilità (2004-2010) va nella direzione di favorire lo sviluppo di un progetto di policies orientato a dare effettività ai diritti delle persone con disabilità. Con riferimento alla dimensione nazionale vi è da dire che l'impegno sul piano internazionale e europeo rafforza ulteriormente la normativa interna già esistente in materia di non discriminazione. In particolare la recente Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità (Legge 3 marzo 2009, n. 18) non potrà che dare maggior rilievo non solo ai principi contenuti all'art. 3 della Costituzione, ma anche alle previsioni del D.Lgs. 216/2003 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e alla Legge 1 marzo 2006, n. 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (1).

 

3. Ipotesi di sviluppo

La rilevanza del contrasto alle discriminazioni e l'affermazione della pari opportunità richiedono una piena implementazione del processo di inclusione, inteso come consapevolezza della diversità dei bisogni, nonché come ridefinizione e riequilibrio delle risorse e del potere all'interno della società. Questo è vero soprattutto per le donne ed i minori con disabilità in quanto soggetti in capo ai quali spesso ricadono elementi di debolezza attribuibili a fattori identitari o di appartenenza di tipo diverso. Per conseguire un risultato effettivo è necessaria l'adozione di un approccio di mainstreming. In chiave action-oriented: ciò significa valutare le implicazioni per le donne e per i minori con disabilità di ogni azione progettata e implementata, in tutti i campi e a tutti i livelli. Il mainistreming dovrebbe perciò costituire una dimensione integrale della definizione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi in ogni settore, così come dovrebbe costituire parte integrante del processo decisionale, l'adozione di una prospettiva di genere. Ciò anche allo scopo di evitare che la disabilità eclissi il genere o ne crei un terzo o ancora occulti i bisogni e gli interessi del minore in quanto tale. Ciò significa che la considerazione sistematica delle "differenze" o meglio delle "specificità" dovrebbe costituire il punto di partenza di ogni riflessione sulle discriminazioni e sui gruppi vulnerabili.

Obiettivo del workshop è quello di fare emergere i contesti nei quali prende forma la multidiscriminazione a partire dai diritti che la Convenzione ONU oggi riconosce e tutela e dal loro carattere universale, interdipendente e indivisibile e interrelato. Con riferimento ai minori è evidente che la scuola costituisce un ambiente a cui continuare guardare con particolare attenzione. Il percorso scolastico può infatti costituire il vettore strategico su cui edificare una vera e propria strategia includente/emancipatoria del/la minore disabile, ma nel contempo le istituzioni scolastiche, ed in genere le agenzie formative, possono rivelarsi luoghi entro i quali le differenze si accentuano divenendo diseguaglianze, discriminazioni, esclusioni. Ecco perché la riflessione sull'educazione e sugli ambienti entro i quali questa prende forma continua a rivestire un'importanza fondamentale quando si pensa all'empowerment delle persone con disabilità come progetto per la vita.

Per quanto concerne le donne, il riferimento alla multidiscriminazione nella Convenzione permette di rafforzare l'adozione di un punto di vista di genere specifico in relazione alla disabilità ma anche in un'ottica più estesa di rafforzamento della posizione sociale di tutte le donne e di incontro delle "differenze". Oltre alle questioni collegate all'istruzione e al lavoro, particolare attenzione rivestono oggi alcune problematiche attinenti la vita sociale e il sistema delle relazioni familiari. Inoltre, è la stessa cronaca giornalistica a segnalarcelo, le donne con disabilità sono fortemente esposte al rischio di subire violenze di vario genere, fisiche, psichiche, sessuali. In sintesi è possibile affermare che, in Italia nonostante la normativa e il sistema di interventi a favore delle persone con disabilità presentino profili più avanzati rispetto ad altri contesti e siano più aderenti agli standard previsti dalla Convenzione Onu, è egualmente necessario riflettere, anche in chiave operativa, sulle forme, i luoghi, le manifestazioni delle discriminazioni, e soprattutto sulle nuove azioni per rafforzare concretamente la loro protezione, poiché ancor oggi, le persone con disabilità rimangono fortemente esposte al rischio di un'oggettiva esclusione dalla vita sociale, economica e talvolta anche dalla vita culturale delle loro comunità di appartenenza. La percezione, spesso distorta, poche volte obiettiva di tale "diversità" interviene ancora pesantemente sulla considerazione e quindi sulla valorizzazione di queste soggettività.

 

Note

(1) Si ricorda che nel nostro ordinamento per il pieno rispetto della dignità e dei diritti della persona con disabilità assai rilevante è la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche.
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Risultati del gruppo di lavoro

In premessa il gruppo introduce gli elementi qualificanti la nozione di multi discriminazione:

  1. multidiscriminazione come categoria e modo di guardare ai fenomeni discriminatori che coinvolgono le donne introdotta per la prima volta nel codice internazionale dei diritti umani nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
  2. multidiscriminazioni come situazioni sia dinamiche che strutturali che coinvolgono le donne e che derivano dell'interazione fra 2 o + forme di discriminazione, collegate a sistemi differenzianti diversi, vale ad dire che lo stesso gruppo sociale si trova ad essere discriminato per più motivi e rispetto a più caratteristiche;
  3. categoria che rimanda perciò ad un fenomeno associato ad una pluriappartenenza, in pratica la multidiscriminazione si viene a realizzare in tutte le circostanze in cui una donna matura esperienze discriminatorie in uno o più contesti in relazione a elementi della propria identità diversi che possono manifestarsi simultaneamente o meno così come operare in modo interrelato;
  4. perciò nozione che intende mettere in luce la risultanza, non solo in senso sommatorio, di una combinazione di svantaggi collegati ad ambiti di vulnerabilità diversi in capo ad uno stesso soggetto; 
  5. ad oggi la multidiscriminazione si presenta come una chiave di lettura dei fenomeni discriminatori finalizzata ad interpretare in modo più adeguato la realtà delle discriminazioni che ricadono in capo alle donne, ma ovviamente idonea a cogliere anche situazioni discriminatorie che vedono coinvolti minori, sebbene sul piano normativo la previsione sia legata alla  realtà femminile;
  6. il principio di fondo è che ogni individuo presenta elementi identitari plurali e complessi, in altre parole la condizione di riferimento è quella di rientrare all'interno di un gruppo sociale svantaggiato e vivere scontrandosi con situazioni che rafforzano questa debolezza ad es. l'essere donne con disabilità, appartenente ad una minoranza religiosa, etnica, nazionale ecc...;
  7. riferimenti al Trattato di Amsterdam e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per quanto concerne le discriminazioni in capo alle persone con disabilità in relazione alla previsione di una specifica menzione in chiave antidiscriminatoria, nonché alle normativa comunitaria in materia di lotta alle discriminazioni (in particolare la "Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" (attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 216/2003) e la Legge 67/2006 recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni");
  8. multidiscriminazione come condizione che impone un approccio plurale, e che richiede attenzione da parte di tutte le istituzioni e gli attori sociali che operano negli ambiti entro i quali questo fenomeno può prendere forma;
  9. attenzione ai processi decisionali partendo da una prospettiva che tenga conto degli effetti delle decisioni, (mainstreaming) analizzando preventivamente le potenziali ricadute sulle situazioni  individuali e sociali delle persone con disabilità;
  10. valenza delle politiche di mainstreaming delle donne, delle persone con disabilità, dei minori, e più in generale delle politiche che investono i  diritti umani e loro funzione integrante rispetto agli interventi di azione positiva a sostegno e a correzione/aggiustamento delle situazioni discriminatorie e per la promozione delle condizioni di eguaglianza; 
  11. situazioni di discriminazione multipla rimandano al paradigma dei diritti umani e in particolare al principio di non discriminazione che è trasversale a tutto l'articolato della Convenzione;
  12. oggi riconoscimento della rilevanza della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e aspettative in termini di effettività dei diritti riconosciuti e implementazione di policies coerenti con il paradigma che essa introduce;
  13. necessità, in ultima istanza, di agire i diritti contemplati nella Convenzione a partire dallo sviluppo di processi di conoscenza e consapevolezza del paradigma assiologico che essa propone anche in funzione dell'acquisire maggior capacità di identificare le situazioni discriminatorie e la loro natura.
 

Quanto alle discriminazioni di cui sono vittima le donne il workshop registra la piena appartenenza del discorso dei diritti delle donne al discorso dei diritti umani e perciò al riconoscimento della centralità della persona umana e delle sue qualità intrinseche, intelligenza coscienza, consapevolezza, valore, talenti e dei bisogni di cui essa è portatrice.
Vengono identificati i seguenti ambiti di criticità rispetto ai quali emergono proposte e indirizzi di azione:

  1. consapevolezza di sé e riconoscimento della propria identità. Esigenza di misure (di tipo formativo/informativo) che rafforzino e promuovano una adeguata rappresentazione della condizione individuale e sostengano percorsi di autodeterminazione e realizzazione personale;
  2. conoscenza e competenza degli operatori con cui la donna con disabilità si interfaccia per l'accesso ai servizi e l'esercizio concreto dei diritti soggetti (salute, lavoro, assistenza sociale, etc.);
  3. azione di sensibilizzazione rivolta alla collettività per contrastare e superare lo stereotipo della donna con disabilità come modello che nega il modello "eroico" esportato dai mass-media generalisti e che svilisce la dignità della persona donna con disabilità;
  4. possibilità di esprimere pienamente le dimensioni della propria condizione femminile, quali la sessualità, una affettività piena superando le barriere che oggi permettono solo parzialmente e tardivamente una emancipazione e perciò superare i vincoli collegati al non investimento adeguato di sé stessa e degli altri sulla donna con disabilità;
  5. azioni positive nell'ambito dell'istruzione e delle politiche del lavoro generali, al fine di superare le attuali difficoltà nell'inserimento lavorativo e nei processi di "confinamento" delle donne in lavori subalterni, poco remunerati, senza possibilità di carriera;
  6. programmi di conciliazione vita-lavoro per affrontare le diverse sfide associate ai diversi ruoli che le donne con disabilità assumono nella loro vita: partner, madre, figlia, lavoratrice. E' fondamentale l'introduzione di azioni sistemiche che prendano in considerazione le esigenze della famiglia, di congedi parentali e orario di lavoro flessibile, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un contesto e di un'organizzazione lavorativa tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative, di quelle di cura e di quelle familiari;
  7. sostegno e promozione dei diritti delle donne con disabilità in ordine ai problemi collegati alla sessualità, alla gravidanza, all'adozione, all'accesso ai servizi sanitari e riabilitativi;
  8. strumento della consulenza alla pari come metodo di empowerment;
  9. partecipazione delle donne in tutti gli ambiti politici e decisionali, garantendo una effettiva possibilità di svolgere un ruolo attivo della donna rispetto a tutte quelle situazioni che la riguardino, anche in termini di spazio dedicato all'interno dell'osservatorio al tema delle donne con disabilità e alla loro effettiva partecipazione al monitoraggio della convenzione.
 

Viene citata tra le buone pratiche quella del progetto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "Donne oltre la sclerosi multipla" quale modello di pieno coinvolgimento delle donne con disabilità nell'identificare le criticità e le situazioni di discriminazione vissute, per impostare un programma articolato di intervento su di sé e sull'"ambiente". Insieme al progetto Famiglia si inserisce nell'ambito di un più ampio programma associativo che mira a sviluppare servizi e strumenti specifici per sviluppare la conoscenza di sé stessi:

  • realizzando strumenti di informazione e condivisione specifici;  
  • creando momenti di confronto e scambio.
 

Quanto ai minori ed in particolare al tema dell'integrazione scolastica, che ha ottenuto spazio in questo gruppo di lavoro sebbene inizialmente non adeguatamente introdotto nel programma della Conferenza, si parte dal binomio uguaglianza-diversità in ambito scolastico da declinare come diritto allo studio ed al successo educativo per tutti e per ciascuno. Un credo educativo che non va solo affermato ma che facendo tesoro delle esperienze di "buon lavoro" sia reso effettivo in ogni ambito e livello di istruzione. La scuola assume un ruolo straordinario nel mondo moderno: si gettano le basi del destino dell'uomo. Il tempo scolastico non è indispensabile solo per le competenze fondamentali, perché si impara in esso attraverso le relazioni sociali a diventare cittadini, a diventare uomini e donne.

Vengono quindi identificate le seguenti priorità per superare i livelli di inadeguatezza/inattuazione della normativa/criticità (si veda tra tutte la crescente tendenza a fare uscire dalla classe gli alunni con disabilità specie se gravi, come documentato da una ricerca della società italiana di pedagogia speciale e documentata nei grafici che si allegano, in palese contraddizione con le linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione il 4 agosto 2009):

  1. miglioramento didattico (inteso come impiego di nuovi metodi di apprendimento e di conduzione dell'esperienza didattica);
  2. azione in sinergia, dialogando con il territorio, con l'esterno, aprendosi al confronto con gli specialisti e le agenzie impegnati sui minori, e con le famiglie: unità di intenti, programmazione congiunta;
  3. impostazione del progetto di vita come obiettivo perseguibile a partire dall'inizio della scolarizzazione con un approccio dinamico in chiave evolutiva; 
  4. obbligo di formazione iniziale ed in servizio dei docenti curricolari. La mancata formazione fa si che gli alunni con disabilità siano emarginati e non fruiscano di tutte le opportunità di apprendimento e successo scolastico;
  5. attenzione alle classi con numerosi alunni di cui molti con disabilità. Ciò discrimina gli alunni con disabilità perché, oltre ad essere emarginati, formano un gruppo a se stante di soli disabili, in palese violazione delle "Linee-guida ministeriali sulla qualità dell'integrazione scolastica del 4 agosto 2009". Tali classi sono in contrasto con la normativa sulla sicurezza;
  6. necessità di programmazione interistituzionale dell'inclusione scolastica anche a causa della mancata attuazione dell'intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Ciò discrimina poiché gli alunni con disabilità non hanno tempestivamente tutti i servizi personali e materiali necessari per una corretta inclusione;
  7. rimuovere situazioni di taglio indiscriminato delle ore di sostegno didattico riscontrato, con forti squilibri territoriali, in alcune regioni. Ciò discrimina perché a causa della delega ai soli docenti di sostegno, non vengono rispettate le effettive esigenze degli alunni con disabilità, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione e l'art. 1 comma 605 lettera b della L. n. 296/06;
  8. garanzia dentro e fuori il sistema scolastico della accessibilità e della utilizzabilità dei giochi, delle gite e di tutte le attività legate al tempo libero ed allo sport;
  9. garanzia in ogni ambito della vita di un bambino con disabilità del pieno coinvolgimento della famiglia nei percorsi abilitativi, educativi e sociali, compreso l'obbligo alla comunicazione della diagnosi, della valutazione iniziale dei bisogni e delle potenzialità individuali nonché a dotare tempestivamente la famiglia degli strumenti per prevenire involontari abusi o negligenze nell'esercizio del proprio compito educativo;
  10. attenzione ai minori stranieri con disabilità assicurando percorsi di inclusione e non emarginazione con effettiva partecipazione all'aula e non costrizione in situazioni esterne;
  11. previsione di spazi di incontro in ogni ambiente scolastico deputati alla programmazione unitaria degli interventi educativi e didattici (raramente riscontrati nella scuola superiore, ancor meno nella scuola professionale).
 

Tra le buone pratiche di inclusione scolastica è stato presentato il laboratorio teatrale integrato "Piero Gabrielli" di Roma. Tre istituzioni (comune di Roma - Teatro  di Roma - Ufficio Scolastico Regionale) e diverse professioni hanno voluto porre al centro del progetto gli alunni e gli studenti tutti (disabili e non), con l'obiettivo di potenziare le loro capacità di comunicazione, di integrazione, di creatività e sperimentare una modalità di lavoro di gruppo, carico di emozioni, disciplinato dalle regole dello spettacolo, per riuscire a sbloccare situazioni personali e a sospingerle verso cambiamenti positivi, diversamente insperabili. Altra buona pratica la presentazione, da parte dell'ISTAT, di una nuova modalità di ricerca sull'integrazione scolastica 2008-2009 come pure la rilevazione dell'INVALSI sulla qualità dell'integrazione scolastica del 2004, pubblicata nel 2006.

Coerentemente si raccomanda pertanto:

  1. il rilancio delle cultura della integrazione che ha consentito da 40 anni la crescita nella qualità del servizio scolastico sia nella scuola attiva sia grazie alla ricerca universitaria;
  2. la convocazione urgente dell'Osservatorio scolastico presso il Ministero dell'Istruzione per dar seguito alle recenti linee guida e confrontarle con le realtà che di fatto si sono manifestate all'inizio del corrente anno scolastico.

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