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MappaComponenti gruppo di lavoro: Simonetta Matone - Capo di Gabinetto del Ministro per le Pari Opportunità (Moderatore); Paola Degani - Centro Interdipartimentale Diritti Umani Università di Padova (Coordinatore scientifico); Salvatore Nocera - Vice Presidente FISH (Rapporteur); Roberta Amadeo - Presidente AISM (Rapporteur); Luigi D'Alonzo - Università Cattolica di Milano, Presidente SIPeS; Emilia Napolitano - Presidente D.P.I. Italia; presentazione di buone prassi.
di Paola Degani
La cultura dei diritti umani, affermatesi successivamente alla II guerra mondiale con la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite nel 1948 e più in generale ricompresa nel progetto politico sotteso alla stessa Carta dell'ONU, ha assunto progressivamente i crismi di un paradigma assiologico e normativo. La centralità della persona umana, il riconoscimento della sua intrinseca dignità, il principio di non discriminazione, sono gli elementi fondamentali su cui si sono progressivamente definiti tutti i trattati internazionali sui diritti umani. Nel quadro dello sviluppo normativo collegato all'affermarsi e al consolidarsi di questo paradigma in sede internazionale, si inserisce l'adozione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, composta da 50 articoli e un protocollo opzionale. Nel processo di consolidamento dei diritti umani, un apporto rilevante è venuto anche dalla intensa attività intergovernativa volta in particolare a stimolare i singoli governi all'adozione di atti di natura politica e che di recente ha interessato anche il campo della disabilità. Proprio alla produzione di questi documenti è necessario riferirsi per comprendere i passaggi fondamentali che hanno portato all'adozione della Convenzione ONU e all'affermazione anche in ambito europeo di un approccio sulla disabilità non più orientato al dato medico/clinico, bensì teso a considerare l'ambiente in cui si vive, l'interazione tra l'ambiente e la persona, nonché la dimensione relazionale tra gli individui e i modi in cui la società organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi per la cura.
La Convenzione all'art. 2, definisce la discriminazione sulla base della disabilità come "qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole". Essa è perciò anzitutto un trattato di sintesi dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, declinati secondo quelle che sono state individuate essere le esigenze specifiche di cui sono portatrici le persone con disabilità e orientati a favorire la messa a punto di misure di natura diversa all'interno degli Stati parte, allo scopo di rimuovere gli ostacoli, le barriere e i pregiudizi che ancor oggi impediscono a questi soggetti di accedere a tutti gli spazi del vivere individuale e sociale in modo libero, autodeterminato, pieno, consapevole.
L'articolo 3 identifica la dignità, l'autonomia individuale, la libertà di scelta, l'indipendenza delle persone, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società, il rispetto delle differenze ed accettazione della disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità, l'eguaglianza di opportunità, l'accessibilità, l'eguaglianza tra uomini e donne, e il rispetto per i bambini con disabilità e la preservazione della loro identità come i principi generali sui quali si sviluppa l'intero articolato.
Al tema delle discriminazioni la Convenzione dedica specificamente alcuni articoli ma, il riferimento al principio di eguaglianza e alle pari opportunità è rinvenibile in pressoché tutto il testo. All'articolo 5 si riconoscono l'eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge e il diritto a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge. Il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce un obbligo preciso a carico degli Stati circa il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e il corrispondente diritto alla protezione giuridica contro ogni forma di discriminazione. Al paragrafo 3 la Convenzione prevede che gli Stati promuovano l'eguaglianza anche mediante l'adozione di misure specifiche, qualora si rendessero utili o necessarie al conseguimento dell'eguaglianza de facto (par.4), Tali misure non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione. L'ottica è perciò quella della parità di tipo sostanziale vale a dire della costruzione di pari opportunità. L'Art. 6 invece è dedicato alle donne con disabilità. Si tratta di una norma molto interessante, la prima nel codice internazionale dei diritti umani che introduce la categoria delle discriminazioni multiple. Il riferimento a questa nuova articolazione e lettura dei fenomeni discriminatori è qui assolutamente, non solo opportuna ma imprescindibile, in considerazione sia della "matrice femminile" che da sempre ha la multidiscriminazione, sia delle problematiche specifiche di cui sono portatrici le donne e le bambine disabili.
Ma che cosa si intende esattamente per multidiscriminazione? Le multi discriminazioni, possono essere riassuntivamente descritte come quelle situazioni sia dinamiche che strutturali che derivano dell'interazione fra due o più forme di discriminazione, collegate a sistemi differenzianti diversi, vale ad dire che lo stesso gruppo sociale si trova ad essere discriminato per più motivi e rispetto a più caratteristiche. Il concetto di discriminazione multipla rimanda perciò ad un fenomeno associato ad una pluriappartenenza. In pratica la multidiscriminazione si viene a realizzare in tutte le circostanze in cui un individuo matura esperienze discriminatorie in uno o più contesti in relazione a elementi della propria identità diversi.
Per quanto concerne specificamente i minori, nella Convenzione in relazione alle discriminazioni l'art. 7 stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di assumere le misure necessarie a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla base del principio del superiore interesse del fanciullo e nel pieno rispetto del diritto del minore disabile di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che lo riguardano. L'art. 7 prevede inoltre che per la realizzazione di tale diritto sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età.
Quasi contemporaneamente ai lavori della Convenzione ONU, anche l'Unione Europea dava inizio ad un processo di trasformazione delle politiche sulla disabilità che porterà nel 1996 all'adozione da parte del Consiglio dei ministri di una Risoluzione sulla parità di opportunità per i disabili relativa ad una serie di azioni ispirate alle Regole minime a favore delle persone con disabilità. Nel 1997 con il Trattato di Amsterdam si fa per la prima volta esplicita menzione, all'art. 13, del divieto di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, riferimento che troverà poi conferma all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza nel dicembre del 2000, la quale all'art. 26 stabilisce anche che l'UE riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'anno 2003, che l'UE ha dedicato alle persone con disabilità, ha rilanciato sul piano regionale il tema dei diritti di questi soggetti e favorito la diffusione di una nuova sensibilità. La stessa realizzazione da parte della Commissione europea del Piano di Azione europeo sulla disabilità (2004-2010) va nella direzione di favorire lo sviluppo di un progetto di policies orientato a dare effettività ai diritti delle persone con disabilità. Con riferimento alla dimensione nazionale vi è da dire che l'impegno sul piano internazionale e europeo rafforza ulteriormente la normativa interna già esistente in materia di non discriminazione. In particolare la recente Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità (Legge 3 marzo 2009, n. 18) non potrà che dare maggior rilievo non solo ai principi contenuti all'art. 3 della Costituzione, ma anche alle previsioni del D.Lgs. 216/2003 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e alla Legge 1 marzo 2006, n. 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (1).
La rilevanza del contrasto alle discriminazioni e l'affermazione della pari opportunità richiedono una piena implementazione del processo di inclusione, inteso come consapevolezza della diversità dei bisogni, nonché come ridefinizione e riequilibrio delle risorse e del potere all'interno della società. Questo è vero soprattutto per le donne ed i minori con disabilità in quanto soggetti in capo ai quali spesso ricadono elementi di debolezza attribuibili a fattori identitari o di appartenenza di tipo diverso. Per conseguire un risultato effettivo è necessaria l'adozione di un approccio di mainstreming. In chiave action-oriented: ciò significa valutare le implicazioni per le donne e per i minori con disabilità di ogni azione progettata e implementata, in tutti i campi e a tutti i livelli. Il mainistreming dovrebbe perciò costituire una dimensione integrale della definizione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi in ogni settore, così come dovrebbe costituire parte integrante del processo decisionale, l'adozione di una prospettiva di genere. Ciò anche allo scopo di evitare che la disabilità eclissi il genere o ne crei un terzo o ancora occulti i bisogni e gli interessi del minore in quanto tale. Ciò significa che la considerazione sistematica delle "differenze" o meglio delle "specificità" dovrebbe costituire il punto di partenza di ogni riflessione sulle discriminazioni e sui gruppi vulnerabili.
Obiettivo del workshop è quello di fare emergere i contesti nei quali prende forma la multidiscriminazione a partire dai diritti che la Convenzione ONU oggi riconosce e tutela e dal loro carattere universale, interdipendente e indivisibile e interrelato. Con riferimento ai minori è evidente che la scuola costituisce un ambiente a cui continuare guardare con particolare attenzione. Il percorso scolastico può infatti costituire il vettore strategico su cui edificare una vera e propria strategia includente/emancipatoria del/la minore disabile, ma nel contempo le istituzioni scolastiche, ed in genere le agenzie formative, possono rivelarsi luoghi entro i quali le differenze si accentuano divenendo diseguaglianze, discriminazioni, esclusioni. Ecco perché la riflessione sull'educazione e sugli ambienti entro i quali questa prende forma continua a rivestire un'importanza fondamentale quando si pensa all'empowerment delle persone con disabilità come progetto per la vita.
Per quanto concerne le donne, il riferimento alla multidiscriminazione nella Convenzione permette di rafforzare l'adozione di un punto di vista di genere specifico in relazione alla disabilità ma anche in un'ottica più estesa di rafforzamento della posizione sociale di tutte le donne e di incontro delle "differenze". Oltre alle questioni collegate all'istruzione e al lavoro, particolare attenzione rivestono oggi alcune problematiche attinenti la vita sociale e il sistema delle relazioni familiari. Inoltre, è la stessa cronaca giornalistica a segnalarcelo, le donne con disabilità sono fortemente esposte al rischio di subire violenze di vario genere, fisiche, psichiche, sessuali. In sintesi è possibile affermare che, in Italia nonostante la normativa e il sistema di interventi a favore delle persone con disabilità presentino profili più avanzati rispetto ad altri contesti e siano più aderenti agli standard previsti dalla Convenzione Onu, è egualmente necessario riflettere, anche in chiave operativa, sulle forme, i luoghi, le manifestazioni delle discriminazioni, e soprattutto sulle nuove azioni per rafforzare concretamente la loro protezione, poiché ancor oggi, le persone con disabilità rimangono fortemente esposte al rischio di un'oggettiva esclusione dalla vita sociale, economica e talvolta anche dalla vita culturale delle loro comunità di appartenenza. La percezione, spesso distorta, poche volte obiettiva di tale "diversità" interviene ancora pesantemente sulla considerazione e quindi sulla valorizzazione di queste soggettività.
In premessa il gruppo introduce gli elementi qualificanti la nozione di multi discriminazione:
Quanto alle discriminazioni di cui sono vittima le donne il workshop registra la piena appartenenza del discorso dei diritti delle donne al discorso dei diritti umani e perciò al riconoscimento della centralità della persona umana e delle sue qualità intrinseche, intelligenza coscienza, consapevolezza, valore, talenti e dei bisogni di cui essa è portatrice.
Vengono identificati i seguenti ambiti di criticità rispetto ai quali emergono proposte e indirizzi di azione:
Viene citata tra le buone pratiche quella del progetto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "Donne oltre la sclerosi multipla" quale modello di pieno coinvolgimento delle donne con disabilità nell'identificare le criticità e le situazioni di discriminazione vissute, per impostare un programma articolato di intervento su di sé e sull'"ambiente". Insieme al progetto Famiglia si inserisce nell'ambito di un più ampio programma associativo che mira a sviluppare servizi e strumenti specifici per sviluppare la conoscenza di sé stessi:
Quanto ai minori ed in particolare al tema dell'integrazione scolastica, che ha ottenuto spazio in questo gruppo di lavoro sebbene inizialmente non adeguatamente introdotto nel programma della Conferenza, si parte dal binomio uguaglianza-diversità in ambito scolastico da declinare come diritto allo studio ed al successo educativo per tutti e per ciascuno. Un credo educativo che non va solo affermato ma che facendo tesoro delle esperienze di "buon lavoro" sia reso effettivo in ogni ambito e livello di istruzione. La scuola assume un ruolo straordinario nel mondo moderno: si gettano le basi del destino dell'uomo. Il tempo scolastico non è indispensabile solo per le competenze fondamentali, perché si impara in esso attraverso le relazioni sociali a diventare cittadini, a diventare uomini e donne.
Vengono quindi identificate le seguenti priorità per superare i livelli di inadeguatezza/inattuazione della normativa/criticità (si veda tra tutte la crescente tendenza a fare uscire dalla classe gli alunni con disabilità specie se gravi, come documentato da una ricerca della società italiana di pedagogia speciale e documentata nei grafici che si allegano, in palese contraddizione con le linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione il 4 agosto 2009):
Tra le buone pratiche di inclusione scolastica è stato presentato il laboratorio teatrale integrato "Piero Gabrielli" di Roma. Tre istituzioni (comune di Roma - Teatro di Roma - Ufficio Scolastico Regionale) e diverse professioni hanno voluto porre al centro del progetto gli alunni e gli studenti tutti (disabili e non), con l'obiettivo di potenziare le loro capacità di comunicazione, di integrazione, di creatività e sperimentare una modalità di lavoro di gruppo, carico di emozioni, disciplinato dalle regole dello spettacolo, per riuscire a sbloccare situazioni personali e a sospingerle verso cambiamenti positivi, diversamente insperabili. Altra buona pratica la presentazione, da parte dell'ISTAT, di una nuova modalità di ricerca sull'integrazione scolastica 2008-2009 come pure la rilevazione dell'INVALSI sulla qualità dell'integrazione scolastica del 2004, pubblicata nel 2006.
Coerentemente si raccomanda pertanto: