
Sei in: Home > Attività > Ricerca scientifica > Rischio ed esclusione sociale, reinserimento dei soggetti svantaggiati > I diritti del malato di cancro > Prestazioni assistenziali
MappaRoma, 16 settembre 2003
(versione aggiornata a marzo 2004 limitatamente agli importi relativi alle prestazioni assistenziali).
Indice della pagina
Lo Stato Italiano assiste i malati oncologici (nota 2) che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento della "invalidità civile" (nota 3) e della condizione di "handicap" (nota 4), a prescindere da qualsiasi requisito assicurativo o contributivo. Per poter usufruire delle prestazioni assistenziali il malato di cancro deve preliminarmente sottoporsi ad una visita medico-legale da parte dell'azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza che accerti lo stato di invalidità e/o di handicap conseguente alla malattia. A seconda della percentuale di invalidità accertata e della eventuale sussistenza dello stato di handicap grave, al malato verranno riconosciute determinate prestazioni economiche ed altri vantaggi di natura non patrimoniale. Le tabelle ministeriali di valutazione (D.M. Sanità 5/2/92) prevedono tre percentuali di invalidità civile per patologia oncologica: 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale (con questa percentuale non si è ammessi ad alcun beneficio); 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale; 100% (e quindi esclusione dal collocamento lavorativo) per prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.
Per ottenere l'accertamento medico legale dello stato di salute, il malato o un suo familiare deve richiedere la visita medico-legale presso l'ufficio invalidi della ASL, presentando la relativa domanda unitamente ad una breve relazione clinica redatta dal medico di famiglia o dall'oncologo che ha in cura il malato. Detta certificazione deve attestare la natura dell'infermità invalidante e dovrà essere completata, al momento della visita medico legale, dalla documentazione clinica rilevante ai fini dell'accertamento dello stato di disabilità. La pratica viene istruita in un tempo di diverse settimane, a volte anche di diversi mesi, a secondo della ASL, ma l'assegno, la cui erogazione è di competenza dell'INPS, spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda. Pertanto le mensilità che vengono corrisposte in ritardo saranno rivalutate al momento del pagamento e pagate in un'unica soluzione, mentre gli assegni successivi vengono liquidati mensilmente.
E' importante che il malato, il quale intenda ottenere i benefici derivanti sia dalla legge sull'invalidità civile (L.118/71) che dalla legge sull'handicap (L.104/92), specifichi nella domanda alla ASL la volontà di essere sottoposto a visita medico legale per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di minorazione previste dalle due leggi. In mancanza di una esplicita richiesta in tal senso, il malato che voglia ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e di quello di handicap dovrà sottoporsi due volte all'accertamento. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda la commissione medico legale fissa la data della visita che deve avvenire entro il termine massimo di nove mesi dalla richiesta. Nei casi più gravi e su istanza dell'interessato, motivata esclusivamente per motivi sanitari, la visita medico-legale potrà essere anticipata. Qualora il malato non possa essere trasportato ovvero il trasporto comporti grave pericolo di vita, la commissione medico legale, su richiesta motivata e documentata, effettuerà l'accertamento a seguito di visita domiciliare. In ogni caso, la legge consente al malato di farsi assistere dal medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale) durante la visita della commissione della ASL. E' certamente consigliabile la presenza del medico di fiducia il quale oltre a sostenere il malato può essere di ausilio nel rappresentare alla commissione medico-legale le caratteristiche della patologia e delle disabilità che essa comporta nel caso specifico. Successivamente, in caso di progressione della malattia con conseguente aggravamento delle condizioni di salute, il malato può presentare, in qualsiasi momento, domanda di accertamento dell'aggravamento accompagnata da idonea certificazione medica attestante la modificazione del quadro clinico preesistente.
E' bene sapere che il certificato attestante lo stato di invalidità e/o di handicap viene consegnato all'interessato in unico esemplare e, pertanto, è opportuno che venga esibito sempre e solo in copia, eventualmente autenticata, a tutti i soggetti e istituzioni che ne facciano richiesta.
La successiva fase procedimentale relativa all'accertamento amministrativo dei requisiti socio-economici richiesti per la concessione dei trattamenti economici, è stata recentemente attribuita alla competenza delle Regioni che, dal 1° gennaio 2001 hanno sostituito le Prefetture (D.P.C.M. 26.5.2000 in G.U. n. 239 del 12.10.2000). L'accertamento della sussistenza del requisito reddituale è effettuato sulla base della dichiarazione che l'interessato deve fornire compilando l'apposito modulo fornito dall'amministrazione che potrà eventualmente controllarne la veridicità.
Dal 3 settembre 1998 (nota 5) l'INPS (cui è demandata la gestione di apposito fondo), provvede al pagamento delle prestazioni economiche che vengono erogate, su indicazione del beneficiario, mediante accredito in conto corrente bancario o postale ovvero con pagamento in contanti presso uffici postali o sportelli bancari o, infine, con assegno circolare inviato a domicilio.
Il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% dà diritto, ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, all'assegno di inabilità, pari a 229,50 euro mensili (per tredici mensilità), se il reddito personale annuo non supera i 13.417,68 euro (nota 6) e all'esenzione totale dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie. Con il 74% di invalidità, invece, solo i cittadini in età lavorativa (18-65 anni) privi di occupazione ed iscritti alle liste speciali del collocamento obbligatorio che abbiano un reddito personale annuo inferiore a 3.942,25 euro, hanno diritto all'assegno di invalidità pari a 229,50 euro (nota 7), per tredici mensilità.
Nel caso in cui la malattia abbia comportato anche problemi di deambulazione o di autonomia nello svolgimento degli atti ordinari della vita quotidiana, il malato può presentare istanza (eventualmente contestuale alla domanda di invalidità o di handicap) per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento (L.18/80 e L.508/88). E' importante, per ottenere l'indennità di accompagnamento, che il certificato medico attestante la diagnosi della malattia contenga la dicitura "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
L'importo mensile spettante per l'indennità di accompagno è aggiornato annualmente, non è vincolato da limiti di reddito (nota 8) e non è reversibile. L'erogazione viene però sospesa in caso di ricovero in istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico.
I minori affetti da patologie neoplastiche i quali siano iscritti o frequentino corsi scolastici, centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale hanno diritto a ricevere l'indennità di frequenza a seguito di accertamento dello stato invalidante da parte della commissione medico legale della ASL. La procedura da seguire è la stessa prevista nei casi sopradescritti, ma per i minorenni il certificato medico da allegare alla domanda di visita, oltre ad attestare la natura dell'infermità invalidante, deve riportare la dicitura "Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".
L'assegno per l'indennità di frequenza è incompatibile con quello concesso a titolo di indennità di accompagnamento e con qualsiasi forma di ricovero ed è vincolato al rispetto del limite reddituale fissato di anno in anno dalla legge nella medesima misura prevista per l'assegno mensile di invalidità civile (nota 9).
In pratica questa prestazione interessa quei minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all'accompagnamento.
Trascorso inutilmente il termine di legge senza che la commissione medico legale della ASL si pronunci ovvero nel caso di accertamento negativo dell'invalidità, dell'handicap o della necessità dell'accompagnamento, o, ancora, nell'ipotesi di rigetto della domanda da parte della Regione (che, come si è detto, a far data dal 1° gennaio 2001 ha sostituito la Prefettura nell'accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali per la corresponsione dell'assegno) il malato può proporre ricorso amministrativo ed, eventualmente, giurisdizionale.
In particolare entro 60 giorni dalla notifica della decisione negativa, per insussistenza dei requisiti sanitari, l'interessato può presentare ricorso in carta semplice contro il verbale di visita della ASL. L'impugnazione del provvedimento di rigetto va proposta alla commissione medica superiore e di invalidità civile del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) che deve decidere entro 180 giorni. La commissione superiore decide in base alla documentazione oppure può ritenere necessario di sottoporre nuovamente a visita l'interessato. La decisione della commissione viene trasmessa al Ministero e ufficialmente comunicata all'interessato. Trascorsi 180 giorni (art.443 c.p.c.) dall'impugnazione del verbale (nel caso di rigetto della domanda) senza che l'amministrazione si sia attivata o nel caso in cui anche la decisione dell'organo di secondo grado sia negativa, l'interessato potrà ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza, assistito da un legale di fiducia.
Il ricorso amministrativo contro il provvedimento della Regione (che dal 1° gennaio 2001 ha sostituito la Prefettura) che abbia negato il beneficio economico per insussistenza dei requisiti reddituali (pur sussistendo lo stato di invalidità accertato dalla ASL) deve essere presentato, entro 60 giorni dalla notifica, al comitato provinciale dell'Inps. Avverso il rigetto dell'istanza o decorso il termine di 180 giorni senza che il comitato abbia deciso ex art.443 c.p.c., l'interessato potrà, mediante l'assistenza ed il patrocinio di un avvocato, ricorrere alla magistratura ordinaria competente in materia previdenziale (Tribunale civile sezione lavoro).
L'accertamento dell'invalidità civile, per il malato che non ha ancora un lavoro, è utile ai fini di una futura assunzione poiché la legge n. 68 del 1999 sul collocamento dei disabili obbliga le imprese e gli enti pubblici all'assunzione di lavoratori invalidi (con invalidità superiore al 46%) iscritti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio in percentuale variabile a seconda delle dimensioni dell'impresa (nota 10). Il riconoscimento di un'invalidità superiore al 67%, inoltre, comporta all'atto dell'assunzione il diritto di scelta prioritaria, tra le sedi disponibili, della sede di lavoro più vicina al domicilio e la precedenza nella scelta di sede in caso di trasferimento a domanda.
Le leggi n. 104 del 1992 (nota 11) e n.53 del 2000 (nota 12) ed i decreti legislativi n.509 del 1988 (nota 13) e n.151 del 2001 (nota 14) attribuiscono al malato, riconosciuto invalido o con un "handicap in situazione di gravità", la facoltà di assentarsi dal lavoro per curarsi e consentono ai suoi familiari di assisterlo usufruendo di permessi lavorativi.
Pertanto, come si è detto, nella medesima domanda che si presenta alla ASL per l'accertamento dell'invalidità, è consigliabile richiedere l'accertamento anche ai sensi della legge 104/92. Nel caso in cui si ottenga il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (art.3 co.3 legge 104/1992), infatti, il malato lavoratore ha diritto a tre giorni al mese o a due ore al giorno di permesso retribuito ed un suo familiare (anche non convivente) può assisterlo usufruendo di tre giorni al mese di permesso retribuito ed avvantaggiarsi nella scelta della sede di lavoro. I permessi sono fruibili a semplice richiesta senza necessità di ulteriore documentazione.
Inoltre, agli invalidi con percentuale di invalidità superiore al 50% spettano 30 giorni all'anno di congedo retribuito (anche frazionabile) per cure mediche connesse all'infermità invalidante riconosciuta (art.26 legge 118 del 1971 e art.10 d. lgs. 509 del 1988). Detti permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL applicato al lavoratore malato.
Attualmente, ulteriori disposizioni poste specificatamente a tutela dei malati neoplastici sono contenute in alcuni CCNL nel settore del pubblico impiego (nota 15), ove è previsto che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita come la chemioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle cure vengano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e vengano retribuiti interamente. Detta disciplina, che produce indirettamente l'effetto di prolungare il periodo di comporto, evitando in taluni casi il licenziamento per eccessiva morbilità, al contempo garantisce al lavoratore il sostegno economico che, altrimenti, dopo un certo periodo di tempo di assenza per malattia, verrebbe corrisposto in misura ridotta o azzerata. Nel lavoro privato non è ancora stata concessa una tutela analoga. Al momento solo la contrattazione del pubblico impiego si approssima all'obiettivo di una disciplina giuslavoristica e sociale moderna che salvaguardi i bisogni dei lavoratori tenendo in debito conto i progressi della medicina. Tuttavia molti comparti del pubblico impiego restano ancora esclusi da questa tutela.
Nel recente decreto di attuazione della c.d. legge Biagi di riforma del mercato del lavoro (D. Lgs. n.276/2003 in vigore dal 24 ottobre 2003) grazie all'azione dell'Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC) in collaborazione con il Ministero del Welfare è stata inserita una norma che tutela specificatamente i lavoratori affetti da patologia oncologica.
L'articolo 46 lettera t) del D.Lgs. n.276/2003 prevede infatti che: «I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro».
La norma in questione è fortemente innovativa sotto diversi aspetti: sia perché, per la prima volta a livello legislativo, è tutelata specificatamente la condizione dei malati di cancro; sia perché costituisce un esempio concreto di politica attiva di inclusione sociale e di sostegno a favore di soggetti in situazione di disagio, piuttosto che di mera assistenza.
Dal confronto tra le esigenze delle diverse parti sociali e la richiesta avanzata dall'AIMaC di maggiore tutela del lavoro dei malati di cancro, è nata la norma sul lavoro a tempo parziale che, nell'ambito dei rapporti di lavoro privato, consente ai lavoratori malati di tumore che siano in grado di lavorare, ma che preferiscano ridurre l'orario di lavoro senza rinunciare definitivamente all'impiego, il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consenta loro di riprendere il normale orario di lavoro.