
Sei in: Home > Aree tematiche > Informazione è Prevenzione > News > 2005 > Lavoro notturno
MappaIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'8 marzo 2005 ha emanato la circolare n. 8 per fornire chiarimenti sulle disposizioni previste in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004, nonché illustrarne gli aspetti applicativi in raccordo con le previgenti normative.
Come chiarisce la circolare nella premessa, il D.Lgs. 66/2003, emanato dal legislatore italiano per dare attuazione, dopo quasi un decennio di attesa, alla Direttiva 93/104/CE ed alla Direttiva di modifica 2000/34/CE, ha fornito l'occasione per unificare la disciplina del tempo di lavoro e quella dei riposi, affidando altresì alla contrattazione collettiva una ampia facoltà di deroga anche in senso peggiorativo, con una rilevante apertura alla contrattazione di secondo livello. Apertura che consolida la tendenza già avviata nel 1997 con il c.d. pacchetto Treu (L. 196/1997) e che si sostanzia in una flessibilità nella gestione degli orari: si parla, infatti, di orario multiperiodale, gestione elastica degli straordinari e calcolo su base media dei limiti di orario massimo del lavoro, aspetti per i quali si rimanda al testo della circolare.
Gli aspetti illustrati dalla circolare riguardano:
In questa sede interessa evidenziare quanto chiarito dalla circolare circa il lavoro notturno laddove il D.Lgs. 66/2003 ha provveduto a riordinare e razionalizzare questa tipologia di lavoro, già disciplinata dal D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532.
Definito che il lavoro notturno è quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (quindi, in orario tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), lavoratore notturno è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale e, in assenza di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno (limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale).
Per questa tipologia di lavoratori il D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (di modifica del D.Lgs. 66/2003) ha previsto, in coerenza con l'art. 5 del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, l'obbligo di effettuare una valutazione dello stato di salute attraverso controlli preventivi e periodici a cura e a spese del datore di lavoro per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche (precedentemente non previste) o del medico competente. I lavoratori notturni, la cui idoneità sia già stata verificata ai sensi della legge previgente (D.Lgs. 532/99), non devono essere sottoposti ad un nuovo accertamento.
La valutazione dello stato di salute, funzionale al riscontro di controindicazioni al lavoro notturno cui è adibito il lavoratore interessato, deve essere ripetuta periodicamente, almeno ogni 2 anni. I controlli potranno essere più frequenti sia nel caso in cui il medico competente abbia prescritto una periodicità inferiore, sia per le mutate condizioni di rischio per le lavorazioni cui il lavoratore è addetto. Per la violazione degli obblighi di valutazione dello stato di salute è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da € 1.549 a € 4.131.
Nel ribadire che è vietato adibire al lavoro notturno, dalle 24 alle 6, le donne nel periodo di tempo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del figlio, la circolare precisa che, per la violazione della previsione normativa, è necessaria la piena consapevolezza dello status delle lavoratrici da parte del datore di lavoro che presuppone o un'apposita comunicazione dell'interessata o la conoscenza da altre fonti della loro condizione soggettiva. La violazione è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2582,00.
La stessa sanzione si applica al datore che, senza tener conto della comunicazione in forma scritta del dissenso allo svolgimento di prestazioni di lavoro notturno, abbia ugualmente adibito al lavoro notturno altre categorie di lavoratori espressamente individuate dalla norma, per le quali non si configura un divieto, ma un esonero dall'obbligo del lavoro notturno, quali:
Infine, nel caso in cui un lavoratore, per sopraggiunte condizioni di salute accertate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche o dal medico competente, venisse dichiarato inidoneo al lavoro notturno, esso deve essere assegnato al lavoro diurno, in mansioni equivalenti se esistenti e disponibili. Al riguardo si segnala che l'art. 6 del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 prevedeva per tali fattispecie la garanzia per il lavoratore di essere assegnato ad altre mansioni o altri ruoli diurni. In mancanza di tali condizioni la circolare specifica che il datore di lavoro ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
(Giulia Ombuen e Annamaria Rocchi)
Di seguito si riportano i link diretti alle disposizioni sopra citate, presenti nella Banca dati Normativa in versione originale o coordinata con le modifiche apportate da provvedimenti successivi.
14 marzo 2005