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Statuto dell'Istituto per gli Affari Sociali (IAS)

 

Allegato al Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 21 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 12 febbraio 2008, n. 36

 

Titolo I - NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

Art. 1 - Natura e funzioni

 

1. L'Istituto per gli affari sociali (IAS), già Istituto italiano di medicina sociale, di seguito denominato «Istituto», è ente di diritto pubblico del settore ricerca.
2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile in conformità al presente statuto.
3. L'Istituto svolge attività di ricerca, di consulenza strategica, di assistenza tecnica e di formazione in materia di politiche sociali, ivi compreso l'ambito delle professioni e del lavoro nel campo sociale.
4. In particolare, l'Istituto:

 
  1. compie ricerche sui fenomeni sociali di particolare rilevanza per quanto attiene alla dinamica delle disuguaglianze sociali e alle problematiche emergenti nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-lavorativo;
  2. effettua analisi e valutazioni sull'impatto sociale delle politiche pubbliche in generale e delle politiche socio-assistenziali in particolare, nonché sull'attività del volontariato, del Terzo settore e del settore privato nel campo del welfare, anche con specifico riferimento ai temi della responsabilità sociale d'impresa e dell'impresa sociale;
  3. compie studi ed analisi in materia di filiere formative, professionali e mercato del lavoro di interesse per le figure professionali sociali e in generale per il lavoro sociale;
  4. promuove e realizza attività formative e di alta formazione sulle tematiche connesse alle politiche di cui alle precedenti lettere a) e c);
  5. promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione e di consulenza strategica, di supporto ed assistenza tecnica al Ministero della solidarietà sociale per la definizione ed implementazione delle politiche di sua pertinenza;
  6. fornisce assistenza tecnica e consulenza strategica alle pubbliche amministrazioni di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di politiche sociali;
  7. collabora con enti ed istituzioni pubbliche - e specificamente con l'INPS e l'INAIL -, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con le università, con altre istituzioni scientifiche, enti, organismi ed associazioni pubbliche e private (profit e non profit), su temi concernenti i propri compiti istituzionali;
  8. promuove il trasferimento e la diffusione delle conoscenze anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari sui temi dell'inclusione sociale, del welfare, delle professioni e del lavoro sociale e, mediante la realizzazione di strumenti divulgativi di interesse sociale, svolge e promuove la formazione degli operatori sociali anche attraverso il conferimento di borse di studio e perfezionamento;
  9. favorisce la produzione scientifica in campo sociale con proprie pubblicazioni, anche periodiche;
  10. istituisce banche dati, anche di interesse nazionale e provvede all'elaborazione di dati statistici a carattere sociale, in raccordo, quando necessario, con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  11. promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche nazionali, comunitarie ed internazionali, operanti in aree tematiche di comune interesse;
  12. gestisce progetti ed attività finanziati nell'ambito di iniziative e programmi comunitari, nonché progetti operativi, programmi operativi nazionali o sue parti, anche in posizione di titolarità o in qualità di organismo intermedio o affidatario.

5. L'Istituto ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul territorio nazionale, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali nelle materie indicate al comma 3.

 

Titolo II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 2 - Organi dell'Istituto

 

Sono organi dell'Istituto:

 
  1. Il presidente;
  2. Il consiglio di amministrazione;
  3. Il collegio dei revisori;
  4. Il comitato di consulenza scientifica.

Art. 3 - Presidente

 

1. Il presidente è nominato, a norma dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, tra persone di comprovata esperienza e di alta qualificazione scientifica nelle materie di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il presidente:

 
  1. ha la legale rappresentanza dell'Istituto; 
  2. convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
  3. predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione; 
  4. firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite al direttore generale ed ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  5. può disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
  6. rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;
  7. può, in caso di assenza o impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un componente del consiglio di amministrazione.
 

3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.

 

Art. 4 - Consiglio di amministrazione

 

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da cinque membri, esperti nelle materie indicate all'art. 1, comma 3, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della solidarietà sociale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

 

Art. 5 - Funzioni del consiglio di amministrazione

 

1. Spetta al consiglio di amministrazione stabilire l'indirizzo e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, sulla base delle priorità e degli obiettivi individuati annualmente dal Ministro della solidarietà sociale con apposita direttiva.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

 
  1. delibera, sentito il comitato di consulenza scientifica, il Piano triennale di attività dell'Istituto ed il suo aggiornamento annuale, emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive impartite;
  2. delibera, sentito il comitato di consulenza scientifica, le ricerche e le attività da svolgere annualmente dall'Ente;
  3. delibera l'approvazione del bilancio preventivo, le eventuali variazioni, nonché il rendiconto generale;
  4. propone al Ministero vigilante le eventuali modifiche allo statuto;
  5. delibera la nomina e la revoca del direttore generale, scelto tra persone di comprovata esperienza gestionale ed organizzativa e di alta qualificazione professionale nelle materie di cui all'art. 1, comma 3;
  6. delibera l'adozione, e le eventuali modifiche, degli schemi di regolamento di cui all'art. 12;
  7. assegna al direttore generale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, nell'ambito delle dotazioni di bilancio;
  8. vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno.
 

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), d) ed e) devono essere approvate dal Ministero della solidarietà sociale; quelle di cui alle lettere c) e f), con allegata la relazione del collegio dei revisori, devono essere approvate dal Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

 

1. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Il consiglio è convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza, il presidente può convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando ciò si rende necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.
Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta.
2. Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio viene convocato e presieduto dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

 

Art. 7. - Collegio dei revisori

 

1. Il collegio dei revisori, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, nonché il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è composto da tre membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, di cui:

  1. uno in rappresentanza del Ministero della solidarietà sociale, con funzioni di presidente; 
  2. uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  3. uno scelto tra iscritti al registro dei revisori contabili in possesso di specifica professionalità.
 

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. I revisori possono intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

 

Art. 8. - Comitato di consulenza scientifica

 

1. Il comitato di consulenza scientifica è nominato, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, con decreto del Ministro della solidarietà sociale ed è composto da tre membri, dei quali uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto nel loro ambito e due scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti - anche stranieri - di comprovata qualificazione scientifica, tutti competenti nei settori di ricerca dell'Istituto.
2. I membri del comitato di consulenza scientifica durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

  1. formula al consiglio di amministrazione la proposta del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca; 
  2. esprime parere obbligatorio e non vincolante sui programmi e le attività presentati dal personale dell'Ente, nonché sui progetti proposti dall'esterno; 
  3. svolge compiti di supervisione scientifica dell'attività dell'Istituto; 
  4. svolge attività consultiva e istruttoria su richiesta del consiglio di amministrazione; 
  5. organizza incontri periodici, di norma semestrali, con il personale di ricerca dell'Istituto, allo scopo di discutere le proposte di cui al punto a) e la loro ricaduta sull'attività di ricerca.

4. Nella prima seduta il comitato nomina, nel suo ambito, un coordinatore ed adotta un regolamento per lo svolgimento della propria attività.

Art. 9 - Direttore generale

 

1. Il direttore generale, il cui rapporto è regolato con contratto di diritto privato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta, è nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e) ed è preposto alla direzione amministrativa dell'Istituto.
2. In particolare, il direttore generale:

 
  1. è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e giuridica dell'Istituto; 
  2. sovrintende ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti; 
  3. adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione; 
  4. resiste alle liti con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato; 
  5. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziali, verifica e controlla le attività dei dirigenti, svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione delle relazioni sindacali e di lavoro; 
  6. predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della gestione; 
  7. predispone lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio; 
  8. provvede al controllo di gestione ed alla valutazione del personale con incarico dirigenziale secondo i criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 

3. Il direttore generale, se espressamente invitato, interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

 

Art. 10 - Servizio di controllo interno

 

1. L'attività di valutazione e controllo strategico, prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è svolta da un organo monocratico, denominato servizio di controllo interno, scelto tra persone esperte di amministrazione e di controllo di gestione, nominato con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del consiglio di amministrazione. Con la medesima delibera sarà stabilito il compenso da corrispondere all'organo monocratico, nonché il numero ed il livello funzionale delle unità di personale, interne all'Istituto, da destinare all'ufficio del predetto organo.
2. L'organo monocratico, che dura in carica quattro anni, riferisce sui risultati dell'attività svolta al consiglio di amministrazione al termine di ciascun esercizio finanziario.

 

Art. 11 - Indennità e compensi degli organi dell'Istituto e retribuzione del direttore generale

 

1. Con uno o più decreti del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il compenso spettante al presidente dell'Istituto, la retribuzione del direttore generale, nonché il compenso dei componenti del collegio dei revisori e l'eventuale gettone di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica.
2. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica non è dovuto alcun compenso fisso.

 

Art. 12 - Regolamenti dell'Istituto

1. L'Istituto provvede a disciplinare con propri regolamenti:

  1. l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97; 
  2. l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ed, in particolare, degli articoli 6, comma 1, e 9; 
  3. la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono sottoposti all'approvazione del Ministero della solidarietà sociale che può formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera c) sono approvati dal Ministero della solidarietà sociale con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano esecutivi.

 

Titolo III - BILANCIO

Art. 13 - Patrimonio, proventi e bilancio

 

1. L'Istituto provvede all'adempimento dei propri compiti con:

  1. il contributo dell'INPS e dell'INAIL
  2. le rendite del suo patrimonio; 
  3. i contributi volontari di enti e di privati; 
  4. i proventi delle attività da esso esplicate, nonché con eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero vigilante; 
  5. varie ed eventuali.

2. Il contributo degli enti di cui alla lettera a) è determinato, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 14 - Bilancio di previsione e rendiconto generale

 

1. Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio di amministrazione sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce e il rendiconto generale entro novanta giorni successivi la chiusura dell'esercizio.
2. Entro dieci giorni dalle relative delibere il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Titolo IV - VIGILANZA

Art. 15 - Vigilanza dell'Istituto

 

1. L'Istituto per gli affari sociali è sottoposto alla vigilanza del Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro della solidarietà sociale può disporre ispezioni sul funzionamento dell'Istituto.
3. Nel caso di modifiche statutarie relative alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza alle linee direttive emanate dal Ministro della solidarietà sociale o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, può essere disposta, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.
4. Con lo stesso decreto sono fissati i poteri del commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno, nonché il compenso spettante che non può superare in ogni caso quello stabilito per il presidente.

 

Titolo V - INCOMPATIBILITÀ

Art. 16 - Incompatibilità

 

1. Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori e il direttore generale, per la durata del loro mandato non possono essere responsabili di programmi di ricerca dell'Istituto, né essere amministratori o dipendenti di imprese che operano nei settori di attività dell'Istituto.
2. I membri degli organi dell'Istituto non possono partecipare, per la durata del loro incarico, alle commissioni preposte alle procedure di valutazione comparativa e di selezione per il reclutamento del personale dell'Istituto.

 

NORME TRANSITORIE

Art. 17 - Bilancio ed organi dell'Istituto

 

1. Per il 2008 il bilancio di previsione deve essere approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. Fino a tale data è autorizzata la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. In sede di prima applicazione del presente statuto, gli organi dell'Istituto, indicati nell'art. 2, restano in carica sino alla nomina del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato di consulenza scientifica da effettuarsi in conformità a quanto previsto dal presente statuto, nel rispetto dei requisiti richiesti, tenendo conto della nuova procedura e dei nuovi compiti attributi all'Istituto.
3. Nella prima riunione successiva all'insediamento, il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale in base all'art. 5, comma 2, lettera e), dello statuto.

Art. 18 - Personale

1. In attesa della completa attuazione della nuova missione dell'Istituto stabilita dal presente statuto e dell'allocazione delle esistenti professionalità in coerenza con i fini istituzionali dell'ente, sono portati a termine tutti gli impegni di ricerca assunti.
2. In attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di organizzazione, resta invariata l'attuale dotazione organica.