1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Testata per la stampa
Vai alla pagina iniziale
Testata per la stampa

Menu di sezione

Contenuto della pagina

2004

  1. Direttiva CE n. 40 del 29 aprile 2004
  2. Direttiva CE n. 37 del 29 aprile 2004
 

Direttiva CE n. 40 del 29 aprile 2004

Agenti chimici fisici e biologici

  1. Estremi identificativi del provvedimento: Direttiva CE n. 40 del 29 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. L 159 del 30 aprile 2004) - Rettificata in GUUE n. L 184 del 24 maggio 2004
  2. Titolo direttiva: Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)
  3. Oggetto: Pericoli derivanti da campi e onde elettromagnetiche
  4. Termine di recepimento della direttiva: 30 aprile 2008
  5. Provvedimento di recepimento: D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 (Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008) che ha sostituito il Titolo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, modificato la rubrica del Titolo V bis, alcuni articoli del Titolo IX e introdotto il Titolo V ter e l'Allegato VI bis.

Direttiva CE n. 37 del 29 aprile 2004

Agenti chimici fisici e biologici

  1. Estremi identificativi del provvedimento: Direttiva CE n. 37 del 29 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. L 158 del 30 aprile 2004) - Rettificata in GUUE n. L 229 del 29 giugno 2004
  2. Titolo direttiva: Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) [*] (Testo rilevante ai fini del SEE)
  3. Oggetto: Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
  4. Termine di recepimento della direttiva: Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva
  5. Provvedimento di recepimento: L'Italia ha già recepito le precedenti direttive nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000), e in particolare nel Titolo VII e relativi allegati: Allegato VIII e Allegato VIII bis, abrogati dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, S.O. n. 108).

Note del Redattore

[*] La versione codificata delle norme comunitarie muove dall'esigenza di semplificazione e formulazione delle stesse secondo criteri di chiarezza e razionalità, laddove si tratti di disposizioni che abbiano subito nel tempo frequenti modifiche, al fine di garantirne immediata efficacia e trasparenza, senza attenuare il livello di protezione sociale dei lavoratori.
La Direttiva 90/394/CEE del 28 giugno 1990 ha subito sostanziali modifiche intervenute ad opera della 1997/42/CE, che ha modificato la definizione di "agente cancerogeno", e della 1999/38/CE, che ha esteso il campo di applicazione anche all'esposizione ad "agenti mutageni".
La presente direttiva, in quanto direttiva di codificazione, ha dunque abrogato la 90/394/CEE, come modificata dalle Direttive 97/42/CE e 99/38/CE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, di cui all'Allegato IV, Parte B.
Le disposizioni in materia sono già state recepite nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (che ha dato attuazione alla Direttiva 90/394/CEE), come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (di recepimento delle Direttive 97/42/CE e 99/38/CE) e in particolare dal Titolo VII e relativi Allegati VIII e VIII bis. 
In considerazione dell'art. 19 della presente direttiva, che prevede unicamente la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione delle norme di diritto interno applicate, si può ritenere il recepimento della 2004/37/CE automatico ed immediato per quegli Stati che, come il nostro, hanno già provveduto a recepire le precedenti direttive.