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Lettera Circolare del 12/05/2009 - Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali

Direzione Generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Testo intero


Prot. n. 15/V/0008494/14.01.05.04

 

Oggetto: Art. 40, lettera c del D. Lgs 151/01 - riposi giornalieri del padre.

Indirizzata a:

  1. Direzioni regionali e provinciali del lavoro
  2. INPS - Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
  3. INAIL - Direzione Centrale Rischi
  4. ENPALS - Direzione Generale - Servizio Contributi e Vigilanza
  5. Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  6. Consigliera Nazionale di Parità

e, p.c.

  1. Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
  2. Ispettorato regionale del lavoro di Catania
  3. Provincia autonoma di Trento
  4. Provincia autonoma di Bolzano
 

Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all'art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l'altro genitore svolga attività di lavoro casalingo, in relazione alle quali, le scriventi Direzioni generali ritengono opportuno fornire le seguenti indicazioni.

In ordine ai presupposti di legge per il riconoscimento dei suddetti congedi, con particolare riferimento alle lettere b) e c) dell'art. 40 cit. ("in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga"; "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente"), un primo orientamento dell'INPS aveva stabilito che "per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro Ente previdenziale" (cfr. circolare INPS n. 95 bis del 6 settembre 2006).

Nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, è risultato prevalente un diverso indirizzo, favorevole a ricomprendere nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" la lavoratrice casalinga, sul duplice presupposto che la nozione di lavoratore assume significati diversi secondo i differenti ambiti ordinamentali e che, nell'interpretazione della disposizione in esame, occorre fare riferimento al significato assunto nelle materie pubblicistiche, risultando decisiva, a tale fine, la considerazione che trattasi di una normativa "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 della Costituzione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, che rigetta l'impugnazione della conforme decisione del Tar Toscana).

Nel considerare, inoltre, che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, la citata sentenza conclude in senso favorevole alla soluzione interpretativa che meglio consente di valorizzare la ratio predetta, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, sia, comunque, impegnata in attività che necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.
Contribuendo al consolidamento del citato indirizzo, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di una pronuncia concernente la risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, ha espressamente affermato che in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga è considerata come lavoratrice, tale interpretazione risultando aderente alla ratio legis di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005).

Alla luce delle esposte considerazioni e degli indirizzi giurisprudenziali citati, si ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

 

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Giuseppe MASTROPIETRO
IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Paolo PENNESI

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